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Legge 12/12/2002 n. 273Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza G.U. n. 293 del 14 dicembre 2002 – S.O. n. 230 CAPO I INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA Art. 1 - Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese. 1. Al comma 1 dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999". Art. 2 - Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese. 1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati" b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili". 2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n. 46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile. 4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002. 5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare. 6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. Art. 3 - Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata. 1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Cen- tro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999. 2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale. 3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti. 4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento. Art. 4 - Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64. 1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni standardizzate. 2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi. 3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza. Art. 5 - Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente: "3. Per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra le società suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, l'importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato". Art. 6 - Misure in materia di comunicazioni. 1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che, in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno di riferimento per il computo del contributo. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop. 3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco" b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro". Art. 7 - Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. 1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura. |
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